Livelli Essenziali di Assistenza

I Livelli Essenziali di Assistenza

I Livelli Essenziali di Assistenza sono stati finalmente modificati dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2017 ed è stata prestata attenzione anche ai linfedemici.
A pag. 189 si trova l’Allegato 5 che, nell’elenco 1, recita:

AUSILI SU MISURA

Si definiscono “su misura” i dispositivi fabbricati appositamente in base alla prescrizione redatta da un medico specialista. I dispositivi industrialmente prodotti con metodi di fabbricazione continua o in serie che devono essere successivamente adattati per soddisfare una specifica esigenza del singolo assistito mediante una personalizzazione, eventualmente richiesta dalla prescrizione o rilevata al momento dell’applicazione, non sono considerati “su misura”.

Classe 04 “Ausili per terapie individuali”

04.06 ausili per la terapia circolatoria

Il tempo minimo di rinnovo (art. 18, comma 10) è fissato in 8 mesi

guaine costituite da tessuto elastico ottenuto dalla lavorazione a maglia piana di due tipi di filo, entrambi prodotti avvolgendo un filamento di poliammide o di cotone intorno ad un filamento centrale elastico (in lattice o in elastane (spandex/elastam): la trama (che deve essere piatta) determina la compressione del tessuto e la maglia di fondo determina lo spessore e la rigidità del tessuto lavorato. Il rivestimento esterno dei fili può essere regolato in modo da variare l’estensibilità e la forza del filo così ottenuto. Caratteristiche : nessuna interruzione della maglia e completa adattabilità alla forma dell’arto, uniformità e decrescenza della compressione dalla porzione distale a quella prossimale dell’arto, tallone lavorato a maglia, traspirabilità del tessuto, garanzia di durata dell’elastocompressione da sei e fino a otto mesi dal primo utilizzo. Prescrivibile esclusivamente ad assistiti affetti da linfedema primario cronico (codice pat. rara RGG020) ed assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica per i quali la terapia compressiva non può essere efficacemente praticata con gli analoghi ausili di serie (cod. 04.06.06): assistiti obesi, pediatrici, con dismetrie e/o deformità degli arti, con cicatrici ipertrofiche, con necessità di uno specifico gradiente pressorio in un particolare segmento dell’arto o con incongruenza tra la circonferenza della caviglia e del polpaccio .

04.06.06.003 guaina per arto superiore 2° classe di compressione (23 – 32 mmHg)
04.06.06.006 guaina per arto superiore 3° classe di compressione (34 – 46 mmHg)
04.06.06.009 guaina per arto superiore 4° classe di compressione (> 49 mmHg)

04.06.06.012 guaina per arto inferiore 2° classe di compressione (23 – 32 mmHg)
04.06.06.015 guaina per arto inferiore 3° classe di compressione (34 – 46 mmHg)
04.06.06.018 guaina per arto inferiore 4° classe di compressione (> 49)

COME SI PUO’ VEDERE NEL DECRETO SI FA UNA DISTINZIONE TRA

LINFEDEMA PRIMARIO

LINFEDEMA SECONDARIO

IL LINFEDEMA PRIMARIO E’ DI NATURA GENETICA ED E’ INCLUSO NELLE COSIDETTE “MALATTIE RARE”

Il linfedema primario, codice patologie rare RGG020, deve essere riconosciuto da un Ente preposto, che in Lombardia è l’ISTITUTO MARIO NEGRI. Per le modalità di accesso vedere il sito del Centro di Coordinamento della Rete Regionale per le Malattie rare che offre un servizio informativo rivolto a pazienti e familiari, oppure collegarsi direttamente al sito dell’Istituto Mario Negri raredis@marionegri.ittel 035 4535304

IL LINFEDEMA SECONDARIO,

diagnosticato dal medico curante e/o da un fisiatra o da un angiologo, è causato da intervento chirurgico di natura oncologica e non, da radioterapia o da incidente traumatico. Non richiede specifica certificazione.
Entrambe le tipologie della patologia sono invalidanti e riconosciute dall’INPS come causa di invalidità civile; per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata.

I LEA sono oggetto di continui aggiornamenti.

Tutte le Regioni devono garantire ai propri assistiti le prestazioni e i servizi inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza. Inoltre, ciascuna Regione, a condizione che si trovi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, può decidere di ampliare l’assistenza garantita ai propri cittadini residenti destinando ulteriori risorse ai cosiddetti “LIVELLI ULTERIORI”, che vanno ad aggiungersi ai livelli essenziali. Fonte: Ministero della Salute.