Il 30 Giugno 2024 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 62 del 03/05/2024.
Le disposizioni del decreto sono finalizzate a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13/12/2006 l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi.
Le persone affette dalle patologie gravi ed invalidanti potranno beneficiare delle prestazioni di sostegno senza attendere l’esito della valutazione sulla propria condizione da parte della Commissione INPS .
Per beneficiare delle agevolazioni 104 , pertanto basterà presentare il certificato del medico di famiglia .
N.B . Nel caso in cui il responso della Commissione dovesse essere negativo , il soggetto che ha beneficiato indebitamente di una prestazione dovrà provvedere alla restituzione .
Art. 7 Decreto Legge n. 62 del 03/05/2024
Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base
1. Le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all’articolo 12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, alle prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni e dei sostegni in caso di conclusione di tale procedimento con esito negativo o con accertamento indicante una necessita’ di sostegni di minore intensita’ rispetto a quanto erogato.
2. Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e con l’Autorita’ politica delegata in materia di disabilita’, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1 e le specifiche modalita’ con cui richiedere l’erogazione.
Attendiamo l’entrata in vigore e le modalità tecnico pratiche per la corretta esecuzione del decreto.